TITOLO I
Denominazione – Sede – Durata
Art. 1
E’ costituita, ai sensi degli art. 12 e seguenti del C.C., nonché dell’art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e del successivo regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315, la Fondazione denominata “NASHAK” – REINTEGRAZIONE SOLIDALE -.
Tale denominazione si giustifica perchè in ebraico il verbo dell’usura, nashak, descrive il serpente che “morde”. In Mic 3,5 questo verbo è riferito ai profeti che danno oracoli per avidità: solo per chi pone qualcosa nella loro bocca.
Art. 2
La Fondazione ha sede in Teggiano alla piazza IV Novembre.
Art. 3
La Fondazione ha durata indeterminata.
TITOLO II
Scopo – Patrimonio
Art. 4
La Fondazione, che non persegue fini di lucro, ha lo scopo, nel solo ambito territoriale della Provincia di Salerno, di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della “solidarietà che è il nome nuovo della carità evangelica”.
A tal fine intende:
- prevenire il fenomeno dell’usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
- sviluppare un’azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggior senso di responsabilità individuale e sociale;
- prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economiche o finanziarie, idonee garanzie al fine di consentire l’accesso al credito, altrimenti precluso da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti ecc.), con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, come previsto nel successivo articolo 6;
- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza;
- mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi scopi similari.
- stipulare convenzioni con Istituti di Credito;
- costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 10 della legge 108/96, nei giudizi penali di cui all’art. 1 della medesima legge.
La Fondazione potrà, inoltre, attribuire direttamente, senza corrispettivo e/o interessi ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contibuti ovvero ogni altra forma di sostegno economico, il tutto nella percentuale stabilità dal successivo articolo 9.
La Fondazione, inoltre, potrà, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n°266.
Art. 5
Il patrimonio iniziale ed irriducibile della Fondazione è costituito dai beni descritti nell’atto costitutivo della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.
Le donazioni, i lasciti, i legati e le elargizioni in genere, nonché le rendite prodotte dal patrimonio nella misura -minima- del 10% (dieci per cento) andranno ad aumentare il patrimonio iniziale.
Il patrimonio potrà essere aumentato anche da terzi mediante donazioni, lasciti, legati ed elargizioni in genere.
Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione impiega le rendite prodotte dal patrimonio nella misura e con le modalità indicate nel successivo articolo 9.
TITOLO III
Amministrazione – Rappresentanza
Art. 6
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, di cui due sacerdoti, nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Teggiano-Policastro e tre laici, scelti dal Comitato Onorario di cui in seguito tra i suoi membri; essi durano in carica un trienno e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un Comitato Pastorale, di un Comitato Tecnico, di un Comitato Esecutivo e di un Comitato Giuridico.
I Componenti del Comitato pastorale saranno scelti dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Teggiano-Policastro, gli altri invece saranno scelti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, mentre al rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione è attribuita al suo Presidente ed, in sua assenza, al Vicepresidente.
In particolare, il Consiglio Direttivo provvede ad investire, in linea con le finalità dell’Ente, e nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 5 e nel successivo art. 9, le somme che perveranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente sicuro e redditizio nonchè alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella del membro del Comitato Onorario di cui in seguito soltanto nel periodo in cui tale carica viene rivestita.
Il Consiglio Direttivo potrà:
- Costituire la categoria degli “Amici Promotori” con persone, fisiche o giuridiche, che, una volta cooptate, verranno a trovarsi nella stessa posizione di coloro che avranno sottoscritto l’atto costitutivo;
- Istituire la categoria degli “Amici Sostenitori” della Fondazione; detta qualifica, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo, potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana e sociale, volessero contribuire ad alimentare il patrimonio della Fondazione.
ALLEGATO “B”
Art. 7
Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, il Vice Presidente:
- convoca il Consiglio e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole adunanze;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta ogni quattro mesi in seduta ordinaria per esaminare e discutere l’attività svolta dalla Fondazione, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
TITOLO IV
Impiego ed erogazioni del fondo di garanzia, dei legati, delle donazioni, delle rendite e delle elargizioni – Esercizio finanziario – Bilancio – Revisori dei Conti
Art. 9
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, con apposita delibera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, le percentuali delle rendite prodotte sia dal patrimonio che dalle donazioni, elargizioni, legati e lasciti, da destinare alle spese di funzionamento della Fondazione nella misura – massima del 30% (trenta per cento) e al fondo antiusura nella misura massima del 50% (cinquanta per cento). Quest’ultimo servirà al raggiungimento degli scopi della Fondazione sia attraverso la concessione del credito senza alcun corrispettivo sia con la beneficenza diretta.
Per quest’ultima, in ogni caso, la percentuale non potrà superare il 60% (sessanta per cento) dello stesso fondo antiusura.
I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo verrano scelti in base al regolamento che il Consiglio Direttivo emanerà di anno in anno con apposita delibera, sentito, qualora ritenuto opportuno, il parere non vincolante dei vari Comitati.
In particolare, i beneficiari delle garanzie che saranno rilasciate dalla Fondazione con impegno sui fondi di cui all’art. 15 della legge 108/96 e relativo regolamento verranno scelti dal Consiglio Direttivo, sentito, qualora ritenuto opportuno, il parere non vincolante dei vari Comitati, secondo i seguenti criteri:
- effettivo stato di bisogno del richiedente;
- serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura.
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Comitato Onorario.
Il Comitato Onorario per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo sarà convocato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano lo stesso può essere convocato entro sei mesi.
Art. 10
Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti nominati a maggioranza assoluta dal Comitato Onorario, dei quali almeno il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Art. 11
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli art. 2403 e ss. C.C. in quanto applicabili. In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
TITOLO V
Comitato Onorario
Art. 12
Il Comitato Onorario è costituito dai fondatori.
I membri cooptati dal Consiglio Direttivo successivamente all’atto di fondazione sono equiparati a tutti gli effetti ai fondatori, con esclusione dei componenti la categoria degli Amici Sostenitori.
Il Comitato Onorario oltre alla elezione dei tre membri laici del Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame.
Inoltre il Comitato dovrà procedere all’approvazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo e corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Il Comitato Onorario elegge tra i propri membri, a maggioranza relativa degli stessi, il Presidente, il quale, al pari del Comitato stesso, avrà la sola funzione di organo a rilevanza meramente interna.
Il Comitato Onorario si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta l’anno.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Comitato è composto da un numero illimitato di membri.
Qualora per scadenza dell’incarico o per qualsiasi altra ragione, vengano a mancare uno o più membri laici del Consiglio Direttivo, provvederà con deliberazione a maggioranza assoluta dei presenti il Comitato Onorario entre tre mesi salla vacanza. Scaduto tale termine, il Presidente del Consiglio Direttivo proporrà al Presidente del Comitato Onorario i nominativi dei candidati, i quali verranno considerati eletti nel caso che il Comitato Onorario non abbia pronunciato entro un mese dalla comunicazione della proposta.
Qualora venga a mancare alcuno dei membri religiosi, provvederà per la nomina il Vescovo pro-tempore di Teggiano-Policastro giusta quanto disposto dal precedente art. 6.
I membri del Comitato Onorario, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, dovranno offrire individualmente la loro collaborazione in relazione all’attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.
Al fine di assicurare la continuità di azione ed intenti del Comitato Onorario, in caso di cessazione dall’incarico di uno dei membri per qualsiasi causa, il Comitato stesso potrà reintegrare il proprio numero di componenti mediante sostituzione della persona con il consenso della maggioranza assoluta dei restanti componenti.
Possono far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante.
TITOLO VI
Estinzione
Art. 13
La Fondazione si estingue per le cause previste dall’art. 27 del Codice Civile.
In caso di estinzione il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, i quali dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria, devolvere la somma che dovesse eventualmente residuare alla CARITAS della Diocesi di Teggiano – Policastro.
TITOLO VII
Rinvio
Art. 14
Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.