Art. 1
E’ costituita, ai sensi degli art. 12 e seguenti del C.C., nonché dell’art. 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e del successivo regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315, una Fondazione denominata “NASHAK” – REINTEGRAZIONE SOLIDALE – con sede in Teggiano alla piazza IV Novembre.
Art. 2
La Fondazione, che non persegue fini di lucro, ha lo scopo, nel solo ambito territoriale della Provincia di Salerno, di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della “solidarietà che è il nome nuovo della carità evangelica”.
A tal fine, intende:
- prevenire il fenomeno dell’usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione;
- sviluppare un’azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggior senso di responsabilità individuale e sociale;
- prestare, nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economiche o finanziarie, idonee garanzie al fine di consentire l’accesso al credito, altrimenti precluso, da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibiità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti ecc.), con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, come previsto all’articolo 6 dello Statuto;
- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza;
- mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi scopi similari;
- stipulare convenzioni con Istituti di Credito;
- costituirsi parte civile, ai sensi dell’art. 10 della legge 108/96, nei giudizi penali di cui all’art. 1 della medesima legge.
La Fondazione potrà, inoltre, attribuire direttamente, senza corrispettivo e/o interessi ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico, il tutto nella percentuale stabilita dall’articolo 9 dello statuto.
La Fondazione, inoltre, potrà, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.
Art.3
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l’osservanza delle norme contenute nel codice civile, delle leggi speciali in materia e di quelle contenute nello Statuto che, firmato dai comparenti, dai testi e da me notaio, si allega al presente atto sotto lettera “B”.
Art.4
A Costituire il patrimonio iniziale della Fondazione comparenti assegnano la somma di £ 100.000.000 (centomilioni) depositata sul libretto di risparmio nominativo n. 7/4205 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno dalla CARITAS della Diocesi di Teggiano – Policastro.
In caso di mancato riconoscimento entro tre anni da oggi l’intera somma verrà restituita all’Ente depositante.
Art. 5
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri così come previsto dall’art. 6 dell’allegato statuto.
A comporre il primo Consiglio Direttivo, in parziale deroga quanto previsto al citato art. 6, vengono nominati i qui costituiti:
- La Regina Andrea Presidente
- Albanese Michele Vice Presidente
- Federico Vincenzo Membro Ordinario
- Calandriello Michele Membro Ordinario
- Curzio Raffaele Membro Ordinario.
Gli eletti dichiarano di accettare le cariche loro conferite e di essere in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati dall’art. 3 del D.M. del 6 agosto 1996.
Art. 6
Presidente del Comitato Onorario di cui all’art. 12 dello statuto viene nominato, per i primi tre anni, Santacroce Domenico qui costituito, che accetta la carica e dichiara di essere in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati dall’art. 3 del D.M. del 6 agosto 1996.
Art. 7
I Componenti del Collegio dei Revisori verranno nominati dal Comitato Onorario alla prima adunanza dopo l’intervenuto riconoscimento della Fondazione.
Art. 8
Per tutto quanto altro non previsto nel presente atto costitutivo le parti fanno espresso riferimento all’allegato Statuto ed alle norme in materia.
Art. 9
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle componenti Autorità per il riconoscimento della Personalità Giuridica e a compiere in genere tutti gli altri adempimenti richiesti delle leggi per l’operatività della Fondazione stessa.
Art. 10
Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
Art. 11
Le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dei fondatori, i quali chiedono l’applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346.
Ai sensi dell’art. 3 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, il presente atto sarà denunziato, a cura di me notaio, al Prefetto di Salerno, nei termini di legge.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, presenti i testi, ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia domanda, lo approvano e confermano.
Consta di fogli tre, scritti parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate otto e sin qui della presente.
F.ti: Francesco Pio Tamburrino, Andrea La Regina, Vincenzo Federico, Domenico Santacroce, Michele Albanese, Fabio Condemi, Michele Calandriello, Luigi Martella, Giovan Francesco Esposito, Giuseppina Di Bella, Guzzo Amabile, Antonio Giardullo, Antonio Ciniello, Giovanni Rinaldi, Giuseppe Vassallo, Virginio Albanese, Giuseppe Vertucci, Gianfranco Fico, Maria D’Alessio Notaio (sigillo)